Note

L’imprenditore si assume sempre un rischio di impresa, cioè risponde delle perdite eventualmente realizzate dall’impresa. La risposta a queste perdite dipende da numero aspetti.

Il codice civile prevede diverse forme giuridiche che possono essere organizzate in due grandi famiglie:

  • Forme individuali: il singolo imprenditore è unico titolare e si assume ogni rischio e responsabilità, in questo modo l’impresa gode di maggiore flessibilità e ha minori oneri.
  • Forme collettive: attraverso l’atto costitutivo due o più persone si accordano per svolgere insieme un’attività economia allo scopo di dividerne gli utili.

Responsabilità

L’ordinamento giuridico italiano prevede due regimi di responsabilità:

  • Responsabilità illimitata: l’imprenditore risponde con tutto il proprio patrimonio personale.
  • Responsabilità limitata: l’imprenditore risponde con i soli capitali conferiti.

L’impresa può inoltre avere una personalità giuridica, cioè può essere soggetto diverso da chi la esercita.

Forme individuali

Note

Le imprese individuali (o partite IVA) sono imprese costituite da un singolo imprenditore. È giuridicamente l’impresa più semplice, e non richiede un atto pubblico e quindi non richiede il conferimento dei capitali, tuttavia c’è responsabilità illimitata e maggiori imposte.

Esiste inoltre l’impresa familiare o coniugale, dove collaborano i familiari del titolare (detti coadiuvanti), cioè parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo. Al titolare in questo caso spetta almeno il dell’utile.

Società di persone

Note

In una società di persone (forma collettiva) i soci hanno responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali, cioè rispondono dei debiti con il proprio patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi.

Queste sono costituite da più individui, e non hanno mai personalità giuridica.

Esistono diversi tipi di società di persone, tra cui:

  • Società Semplice (S.S.)
  • Società in Nome Collettivo (S.N.C.)
  • Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)

Società Semplice

In una Società Semplice si svolge esclusivamente un’attività economica non commerciale. Inoltre, il potere esecutivo è disgiunto, cioè ogni socio può agire in nome e per conto della società.

Società in Nome Collettivo

In una Società in Nome Collettivo si possono esercitare attività commerciali ed economiche non commerciali. Il potere esecutivo di tale Società è attribuito ad uno o più amministratori.

Società in Accomandita Semplice

In una società in accomandita semplice i soggetti finanziatori possono investire capitali nell’impresa senza assumerne i rischi. Tra questi esistono:

  • Soci accomandanti: affidano in gestione i loro capitali ad altri soci e sono responsabili solo del capitale conferito (quota)
  • Soci accomandatari: si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all’esercizio dell’impresa

Società di capitale

Note

Le società di capitale sono generalmente costituite da più soci, e hanno:

  • Personalità giuridica
  • Responsabilità limitata dei soci
  • Netta separazione tra proprietà e amministrazione

Tra queste troviamo:

  • Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.)
  • Società per Azioni (s.p.a.)
  • Società in Accomandita per Azioni (s.a.p.a)

Società a responsabilità limitata

In questo tipo di società il capitale sociale (cioè la proprietà) è diviso in quote, e nell’assemblea dei soci si vota per la quota posseduta.

Nelle s.r.l. le quote sociali non sono rappresentate da azioni.

Società per azioni

Note

In una società per azioni il patrimonio sociale è costituito da azioni, che sono quote di partecipazione liberamente trasferibili. Inoltre le s.p.a sono le sole società a poter essere quotate in borsa.

Un azione è l’unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale. Tutte le azioni di una società sono caratterizzate da un valore nominale e da diritti garantiti ai detentori, indivisibilità, autonomia e circolazione.

Principali tipologie di s.p.a. includono:

  • Ordinarie: consentono di partecipare alla divisione degli utili e alla vita sociale
  • Di risparmio: non consentono di partecipare alla vita sociale ma permettono di godere di alcuni privilegi patrimoniali
  • Privilegiate: consentono di partecipare alle sole assemblee straordinarie

Le s.p.a. hanno tre organi obbligatori: l’assemblea dei soci, l’organo di amministrazione e l’organo di controllo interno. Esistono diversi sistemi di organizzazione dei poteri.

Sistema tradizionale

Nel sistema tradizionale, l’assemblea dei soci ha potere deliberativo su atti di maggior rilievo, approva il bilancio e nomina gli altri due organi.

C’è poi il consiglio di amministrazione, che è l’organo deliberativo con potere decisionale sulla gestione dell’impresa, questo è coordinato dal Presidente.

Infine c’è il consiglio sindacale, cioè un organ di 3 o 5 sindaci qualificati deputati al controllo interno della gestione, del rispetto delle leggi e all’adeguatezza dell’organizzazione.

Sistema monistico

Nel sistema monistico ci sono solo due organi.

L’assemblea dei soci ha potere deliberativo su atti di maggior rilievo decisi per legge. Esiste poi il consiglio di amministrazione, composto da amministratori esecutivi, coordinati da un presidente.

Fra i membri del consiglio di amministrazione, il presidente nomina i componenti del comitato per il controllo della gestione, composto da amministratori non esecutivi indipendenti qualificati che controllano la gestione, il rispetto delle leggi e l’adeguatezza dell’organizzazione.

Sistema dualistico

Il sistema dualistico si compone di 3 organi.

L’assemblea dei soci, che ha potere deliberativo limitato, che include la divisione degli utili e la nomina del consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di sorveglianza, composto da almeno 3 membri qualificati in carica per 3 anni e coordinati da un presidente. Quest’organo approva il bilancio, vigila sulla gestione, il rispetto delle leggi, l’adeguatezza dell’amministrazione, approva i piani strategici, e nomina il consiglio di gestione.

Infine, il consiglio di amministrazione, che è composto da almeno 2 amministratori, con potere esecutivo sulla gestione dell’impresa, coordinato dal presidente.

Società cooperative

Note

Le società cooperative hanno uno scopo mutualistico, cioè il perseguimento di un beneficio a favore dei soci, e non a fini di lucro, cioè imprese che pur svolgendo un’attività economica non hanno l’obiettivo di distribuire utili significativi in capo ai soci, e devono quindi reinvestire i profitti nell’attività imprenditoriale.

Queste si distinguono in società cooperative a responsabilità illimitata e illimitata.